Statuto

STATUTO DEL TENNIS CLUB GIUBIASCO

Edizione 2025

 1.           NOME, SEDE E SCOPO

Art. 1

Sotto la denominazione di Tennis Club Giubiaco con sede a Giubiasco esiste un’associazione avente per scopo la pratica e lo sviluppo dello sport del tennis.

Art. 2

Il Tennis Club Giubiasco é socio di Swiss Tennis e dell’Associazione regionale Tennis Ticino. Gli statuti, i regolamenti della International Tennis Federation, di Swiss Tennis, dei suoi organi e commissioni competente dell’Associazione regionale Tennis Ticino sono vincolanti per il Tennis Club Giubiasco,i suoi soci,i/le suoi/sue giocatori/trici e funzionari/-e.

In quanto membro di Swiss Tennis, l’associazione e suoi soci sono soggetti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti explicativi.

2.            SOCI

Art. 3

Il Club é composto di soci attivi, juniori, sostenitori ed onorari

a.             Socio attivo:

è un socio attivo colui che svolge attività tennistica nel club che compie almeno 19 anni nel corrente anno.

b.            Soci juniori:

è un socio juniore colui che svolge attività tennistica nel club, che compie al massimo 18 anni nel corrente dell’anno.

c.             Soci sostenitori:

è socio sostenitore colui che non svolge attività tennistica nel club (privati o enti pubblici), ma che dimostra interesse verso il Club pagando una tassa speciale fissata ogni anno dall’Assemblea generale. Non ha diritto di voto, ma può assistere e chiedere la parola nelle Assemblee.

d.            Soci onorari:

è socio onorario chi, per speciali benemerenze verso il Club, venga proposto tale dal Comitato ed eletto da un’Assemblea generale. Il socio onorario é esonerato dal pagamento delle tasse sociali e gode di tutti i diritti dei soci attivi. Il numero dei soci onorari non può superare il 5% dei soci attivi ai sensi di questo statuto.

e.             Diritto di mozione per i soci:

Tutti soci come menzionato sopra, hanno il diritto in qualsiasi momento o durante l’Assemblea ordinaria di presentare mozioni o domande scritte ai membri di comitato.

Art. 4

La qualità di socio viene acquisita con il pagamento della tassa sociale per l’anno in corso; inoltre per i nuovi soci dopo che il Comitato ha accettato la domanda di ammissione. La tassa sociale deve esere versata all’inizio dell’attività agonistica.

Art. 5

le dimissione da socio devono essere inoltrate al Comitato per iscritto la più tardi entro il 31 marzo.

Art. 6

I soci che nuocessero agl interesei del Club o comunque che si rendessero indegni, possono essere espulsi dal club su decisione del Comitato, il quale riferità del caso alla prossima Assemblea generale. L’espulsione dev’essere notificata agli stessi per lettera raccomandata. Gli obblighi finanziari dell’espulso per l’anno in corso non cessano in virtù dell’espulsione medesima.

3.           ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 7

Gli organi del Club sono:

a. L’assemblea generale (ordinario o straordinaria)

b. il Comitato

c. la Commissione tecnica

d. i revisori dei conti.

Art. 8

L’Assemblea generale ordinaria ha luogo alla fine della stagione sportiva e cioè possibilmente entro il 30 novembre. L’Assemblea generale straordinaria è convocata del Comitato secondo le necessità o su domanda fatta a mezzo lettera raccomandata da un socio attvio e conferma da almeno un quinto dei soci del Club aventi diritto di voto.

Art. 9

L’Assemblea generale delibera validamente qualunque sia il numero di presenti. Essa prende le sue decizioni a maggioranza assoluta. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

Art. 10

All’Assemblea generale hanno diritto di voto i soci onorari, attivi e i soci juniori che compiono almeno 15 anni nell’anno in corso.

Art.11

Sono di competenza dell’assemblea generale:

1.         Accettazione del verbale dell’Assemblea precedente.

2.         Approvazione dei rapporti del Presidente e del Commissario Tecnico.

3.         Approvazione del rapporto finanziario e del rapporto dei revisori.

4.         Nomina del Presidente, e su proposta dello stesso, del resto del Comitato; nomina dei revisori e su proposta del Commissario Tecnico, della commissione tecnica.

5.         Discussione delle proposte del Comitato e dei soci.

6.         Fissazione delle tasse sociali e di eventuali tasse di ammissione.

7.         Nomina dei soci onorari.

8.         Modifica degli statuti

9.         Scioglimento o fusione del Club e destinazione del patrimonio sociale.

10.   Eventuali. 

Art.12

L’Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, é convocata dal Comitato con avviso scritto per posta elettronica ai soci aventi diritto di voto almeno 20 giorni prima della data stabilita. Ai soci che non dispongono di un indirizzo di posta elettronica, la convocazione avverà via posta. Unitamente alla convocazione dovrà essere recapitato l’ordine del giorno con le relative trattande.

 

Art. 13

Eventuali proposte dei soci per l’Assemblea generale devono essere inviate per iscritto al Comitato, almeno 14 giorni prime dell’Assemblea generale. Il Comitato le sottoporrà all’Assemblea generale nella trattanda relativa. 

Art. 14

La modifica degli statuti può avvenire dietro proposta del Comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

Art. 15

Il Comitato viene nominato, su proposta del Presidente dall’Assemblea generale e rimane in carica per 2 anni. E composto da 5 a 11 membri.

Esso è responsabile unicamento del suo operato durante il biennio in cui é in carica, e la sua responsabilità cessa con l’Assemblea generale di chiusura del secondo anno. Tutti i membri del Comitato uscente possono essere rieletti.

Nel comitato deve esserci una rappresentanza equilibrata di genere fissata al 30%.

Il periodo di carica inzia con l’Assemblea generale e non può superare i 16 anni se almeno un periodo di carica è quello di presidente.

Se un membro del Comitato dimissiona durante il biennio, deve essere sostituito il più pretso possibile dal Comitato. Per un’eventuale sostituzione del Presidente è convocata un'Assemblea generale straordinaria.


Art.16

Il Comitato rappresenta il Club di fronte ai terzi, ed é responsabile per tutta l’amministrazione e la vita sociale del Club.

Il Club é vincolato dalla firma collettiva a due fra il Presidnte ed un membro del Comitato.

Il Comitato è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le sue delibere sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi membri; in caso di parità di voti decide il voto del Presidente.

 Art. 17

Il Comitato si compone dei seguenti membri:

a.         Il Presidente:
dirige le Assemblee e le sedute del Comitato, rappresente il Club in tutte le sue attività.

b.        Il Vice-Presidente:
aiuta nelle sue funzioni il Presidente e lo sostituische in caso di assenza.

c.         Il Cassiere:
sbriga tutti gli affari finanziari e tiene la contabilità del Club.

d.        Il Segretario:
tiene i verbali delle Assemblee, sbriga la corrispondenza, tiene il controllo della lista dei soci e si occupa dell’Archivio del Club.
E’ a disposizione delle Commissione Tecnica per l’organizzazione delle manifestazioni.

e.         Il Commissario Tecnico:
presiede la Commissione Tecnica. Elabora il programma sportivo dell’annata, dirige le manifestazioni sportive e di occupa dei regolamenti interni.

f.           Membri:
sono a disposizione del Comitato per mansioni particolari e per comune aiuto ai membri stessi.

Art. 18

I membri di comitato adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità.

a.         Svolgono le loro attività esclusivamente nell’interesse del Tennis Club Giubiasco.

b.        Qualora vi sia la possibilità di un conflitto di interessi per un membro di comitato in merito a una decisione del comitato stesso, tale persona deve informare il/la presidente ed astenersi dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, tale persona si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di comitato in un merito alla decisione. L’astensione dal voto causa di un conflitto di interessi deve essere inserita a verbale

c.         Se il conflitto di interessei riguarda il/la presidente, questi ne informerà il suo/la sua supplente.

d.        Se il socio interessato nega l’accusa di conflitto di interessi, il comitato prenderà una decisione escludendo dalla stessa il socio in questione

e.         I membri di comitato, i revisori ed altri funzionari non possono richiedere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nell’associazione o che possano dare l’impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

 Art. 19

La Commissione tecnica è nominata, su proposta del suo Presidente, dall’Assemblea generale e si compone da 3 a 7 membri. Essa rimane in carica per 2 anni e suoi membri sono rieleggibili. I membri della Commissione tecnica possono far parte del Comitato, il Commissario tecnico deve rappresentare la Commissione tecnica in seno al Comitato.

La Commissione tecnica é tenuta a redigere un regolamento di gioco, organizza le lezioni e tutta l’attività sportiva.

 Art. 20

I due (2) revisori nominati dall’Assemblea generale restano in carica 2 anni. Essi faranno il controllo contabile, hanno il compito di verificare la correttezza del rendiconto annuale e sono autorizzati a consultare la contabilità e di documenti giustificativi in qualsiasi momento.

L’Assemblea generale può anche eleggere una società di revisione esterna per lo stesso mandato.

I revisori presentano un rapporto scritto all’attenzione dell’ Assemblea generale.

4.            FINANZE

Art. 21

Le entrate del Club sono: tasse sociali (eventualmene tasse di ammissione), ricavi dalle manifestazioni, donazione, entrate diverse.

L’importo delle tasse sociali é fissato dall’Assemblea generale per la stagione susseguente.

 Art.22

Gli impegni finanziari dell’associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale, esclusa qualsiasi responsabilità dei singoli soci.

I soci come tali non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale che rappresentea l’unica garanzia del Club stesso.

5.            ASSICURAZIONI

Art. 23

Il Club risponde per eventuali furti con scasso o danni per incendi degli indumenti personali, esclusi denaro e oggetti di valore.

6.            DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto o di competenza della Swiss Sport Integrity o del Tribunale dello Sport, fanno stato le disposizioni del Codice delle obbligazioni e del Codice civile svizzero.

Le presunte violazioni dello statuto sul doping o dello statuto in materia di etica saranno oggetto d’indagine da parte di Swiss Sport Integrity e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverrano esclusivamente ad opera del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica.

I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping o dello statuto in materia di etica o dei relativi regolamenti.

 Art. 25

Lo scioglimento del Club non potrà essere deciso che in occasione di una Assemblea generale straordinaria convocata specialmente a questo scopo, e non avendo che tale trattanda all’ordine del giorno.

A questa assemblea dovranno essere presenti i tre quarti degli iscritti aventi diritto di voto. Le decisioni non potranno essere valevoli che a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.

Nel caso in cui questo quorum non fosse raggiunto, l’Assemblea, passata mezz’ora, inizierà i lavori le cui decisioni saranno valevoli solo con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti aventi diritto di voto. Qualora l’Assemblea non dovesse raggiungere un risultato positivo, una nuova assemblea sarà convocata nei 30 giorni successivi con lo stesso ordine del giorno.

Le decisioni saranno valevoli qualunque sia il numero dei soci presenti e a maggioranza relativa. 

Art. 26

In caso di scioglimento, l’Assemblea generale prenderà le disposizioni necessarie per la liquidazione.

Essa deciderà della destinazione dell’eventuale saldo positivo. Il Comitato funziona come organo esecutivo per la liquidazione. Esso darà scarico del suo mandato a una Assemblea generale di chiusa.

 Art. 27

Il presente statuto, accettato all’Assemblea generale del 22 novembre 2025, sostituisce lo statuto dell’edizione del 29 novembre 2014, ed entra immediatamente in vigore.

Giubiasco, 22 novembre 2025

TENNIS CLUB GIUBIASCO

Il presidente: Giorgia Carpi-Pölzgutter

Il vicepresidente: Gabrielle Mossi